(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del 11 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge La Regione, ai sensi delI'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio sismico, le seguenti modalita' per la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell'art. 5 e seguenti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della Regione Basilicata classificati sismici. La Regione stabilisce, altresi', norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti urbanistici.